Statuto Pro Loco Faenza Associazione di Promozione Sociale
Adottato dall’Assemblea del 18 maggio 2019
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“PRO LOCO FAENZA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”
ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice Terzo Settore) e del Codice Civile, un’associazione avente la denominazione “PRO LOCO FAENZA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” o, in breve, “PRO LOCO FAENZA APS”,
1.2-L’associazione ha sede legale nel Comune di Faenza.
1.3-L’associazione ha durata illimitata.
ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA’E AFFILIAZIONE
2.1-L’associazione si rivolge a tutti i soggetti che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Faenza, e in via collaterale del territorio emiliano-romagnolo in generale, e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.
2.2-L’associazione non ha scopo di lucro, opera con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
2.3-L’associazione può aderire all'”U.N.P.L.I.” (“Unione Nazionale Pro Loco d'Italia”) ed al “Comitato Regionale delle Pro Loco dell’Emilia-Romagna”, nonché al “Comitato Provinciale U.N.P.L.I. di Ravenna” nel rispetto dello Statuto e delle normative “U.N.P.L.I.”; essa potrà inoltre aderire ad Enti di Promozione Sociale, a Reti Associative, ad altre associazioni, fondazioni ed altri enti senza scopo di lucro con finalità simili alle proprie.
2.4-L’associazione è apartitica.
ART. 3 – OGGETTO SOCIALE
3.1-L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, loro familiari e di terzi, finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio del Comune di Faenza, e in via collaterale del territorio emiliano-romagnolo in generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale che ricadono nelle seguenti lettere dell’art. 5 del Codice Terzo Settore:
f) interventi di tutela e valorizzazion del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delal pratica del volontariato e delle attività di interess generale di cui al D. Lgs. 117/2017;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interese sociale, culturale o religioso.
3.2. Le attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
c)stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
d)stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel territorio;
e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l’offerta turistica attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche, anche tramite la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica e coordinando le guide turistiche e ambientali;
g) favorire la valorizzazione culturale e turistica, nonché la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale, folcloristico e ambientale locale;
h) partecipare alla programmazione pubblica nel settore turistico e culturale;
i) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
3.3- L’associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall’art. 6 del Codice Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall’apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.
3.4- L’associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.
3.5-Per il raggiungimento delle sue finalità e per l’esercizio delle attività sopra indicate l’associazione potrà tra l’altro e in via esemplificativa:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comododato o l’acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
c) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l’associazione, gli operatori dei settori di attività dell’associazione e il pubblico in generale;
g) erogare premi e borse di studio;
h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d’interesse dell’associazione;
i) svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell’associazione, ivi compresa l’attività editoriale.
ART. 4 – SOCI
4.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall’art. 35 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le APS.
4.2-Possono aderire all’associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.
4.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
-per le persone fisiche: l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
-per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l’indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
-la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.
4.4- I soci si distinguono in: Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci
Onorari.
4.5-Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie nell’importo deliberato dagli organi sociali. L’assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l’esclusione dall’obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.
4.6-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall’art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.
4.7-La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
4.8-L’eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L’interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l’assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.
4.9-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.
4.10- La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.
ART. 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
5.1-I soci hanno diritto di:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell’associazione;
c)chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell’ambito dei programmi dell’associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
e)votare nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.
5.2-I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all’interno dell’Assemblea attraverso uno degli esercenti la potestà genitoriale.
5.3-I soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell’associazione, dei soci e dei terzi;
c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali
d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l’associazione.
5.4-L’attività prestata dai soci a favore dell’associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito, salvo diverso accordo scritto.
ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.
6.2 -Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio in corso.
6.3- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.
6.4-L’assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:
a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull’associazione;
c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l’associazione o fomentino dissidi tra i soci.
6.5-Prima di procedere all’esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l’esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell’assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge
6.6- I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.
ART. 7 - ORGANI SOCIALI
7.1- Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori, se istituito dall’assemblea dei soci.
7.2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri del Collegio dei Revisori, nel caso non siano soci dell’associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.
ART. 8 – L’ASSEMBLEA: A)COMPETENZE
8.1-L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, con le seguenti competenze:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato delal revisione legale dei conti
c) approva il bilancio
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di resonsabilità nei loro confronti
e) delibera sull’esclusione degli associati
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
g) delibera sugli altri oggetti attibuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
h) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.
8.2-L’assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:
a) sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto
b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
8.3-L’assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.
ART. 9 – L’ASSEMBLEA: B)CONVOCAZIONE E QUORUM
9.1-L’assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all’indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
9.2-L’avviso deve portare l’indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
9.3-L’assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell’avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell’ordine del giorno.
9.4-L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
9.5- L’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.
9.6- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
ART. 10 – L’ASSEMBLEA: C) VOTAZIONI E VERBALI
10.1-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell’associazione.
10.2-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell’assemblea stessa, per alzata di mano, salva l’elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.
10.3-L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all’occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.
10.4-Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell’apposito libro.
10.5- Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.
ART. 11- CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall’assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
11.2-Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.
11.3 – Mancando durante l’esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; in mancanza il Consiglio provvederà a cooptare altri soci: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l’assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio.
11.4- Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l’art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.
11.5-L’assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di ccomportamento adottati dalla rete associativa a cui l’associazione aderisce.
ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO
12.1-Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all’assemblea.
12.2-Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell’attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.
12.3-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:
a) sull’attuazione dei programmi dell’attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall’assemblea;
b) sull’ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiri previsti dall’apposito decreto ministeriale;
d) sull’impiego dei fondi sociali, sull’accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all’assemblea dei soci
g) su qualsiasi altro argomento riguardante l’associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.
12.4- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2475-ter del Codice Civile.
12.5-Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.
12.6-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
12.7-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell’apposito libro.
12.8 -I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.
ART. 13 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
13.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche; nelle stesse riunioni e con le stesse modalità il Consiglio Direttivo elegge anche il Vice Presidente.
13.2-Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
13.3- In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.
13.4- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.
ART. 14 – SEGRETARIO E TESORIERE
14.1-Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto. Le cariche di segretario e tesoriere possono anche essere assunte dalla stessa persona.
14.2-Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell’assocaizione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
14.3-Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la gestione economica e finanziaria dell’associazione; tiene i libri contabili e redige il bilancio di esercizio.
ART. 15 -ORGANO DI CONTROLLO
15.1-La costituzione dell’Organo di Controllo è obbligatoria quando siano superati i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore; negli altri casi può essere istituito con delibera dell’assemblea ordinaria.
15.2- L’organo di controllo è composto da tre membri effettivi, compreso il suo Presidente, e da due supplenti, se in forma collegiale; è facoltà dell’Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.
15.3-L’Organo di Controllo è eletto dall’Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l’ipotesi in cui l’Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.
15.4-Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l’Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l’organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
15.5-L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
15.6-L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale, qualora obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
15.7-I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
15.8-L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.
ART. 16 – PRESIDENTE ONORARIO
16.1-Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali
meriti acquisiti in attività a favore dell’associazione e viene eletto con
votazione segreta
16.2-Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.
ART. 17 – PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE
17.1- Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
17.2- Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
17.3- L’associazione, in quanto associazione di promozione sociale, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:
-quote associative
-contributi pubblici e privati
-donazioni e lasciti testamentari
-rendite patrimoniali e finanziarie
-attività di raccolta fondi
-rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
-contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
-entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art, 6 del Codice del Terzo settore
-entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall’art. 85 del Codice del Terzo Settore
-ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.
17.4- Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore.
ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO
18.1 -L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
18.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dicui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
18.3-Qualora le entrate dell’associazione siano inferiori al limite previsto dall’art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell’associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.
18.4-L’associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’esercizio.
18.5- Il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l’assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.
18.6 – Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall’art. 48 del Codice del Terzo Settore.
ART. 19- BILANCIO SOCIALE
19.1- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
ART. 20 – PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI
20.1- L’associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
20.2- L’attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese efettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
20.3- L’associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
20.4- L’associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell’art. 17 del Codice del Terzo Settore.
20.4-Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni, specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statutari, l’associazione potrà, per quell’evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate, purché debitamente assicurate.
20.5 – L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta; in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore ai limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
20.5- In presenza di lavoratori dipendenti l’associazione si conforma a quanto previsto dall’art. 16 del Codice del Terzo Settore.
ART. 21 – LIBRI SOCIALI
21.1- L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli associati
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
d) registro dei volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale
e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito.
21.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.
21.3- I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l’effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l’assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.
ART. 22 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
22.1- In caso di scioglimento per qualunque causa l’assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri; in caso di totale assenza di patrimonio l’assemblea straordinaria può deliberare l’estinzione immediata dell’associazione senza previa messa in liquidazione.
22.2 – Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall’assemblea.
ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
23.1-Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
23.1-Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna.
23.2-La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.
23.3-In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna il commissariamento.
ART. 24- NORME FINALI
24.1-Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore.
Faenza, 18 maggio 2019